Art. 1) Costituzione e sede

E’ costituita un’Associazione denominata “Centro Arte
LUPIER” con sede protempore in Via Matteotti 127 Gardone Val Trompia.

 

Art. 2) Carattere dell’associazione

L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Gli associati sono tenuti all’accettazione delle norme del presente statuto.

 

Art. 3)  Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato

 

Art. 4)  Scopi dell’Associazione

L’Associazione  ha lo scopo di promuovere attività culturali sia nell’ambito del Comune di Gardone Val Trompia sia nell’ambito di altri Comuni, Province, Regioni sia in Italia sia all’estero. A tale fine l’Associazione potrà studiare ed attuare iniziative culturali, pubblicitarie, di spettacolo, di sponsorizzazione che di volta in volta riterrà più opportune per raggiungere il fine sociale.

A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Attività culturali: mostre, tavole rotonde, simposi, campus, convegni, conferenze, dibattiti, concerti e qualsiasi operazione culturale di interesse per gli associati;

b) Attività didattiche e di formazione: corsi di preparazione e post accademici nel campo delle arti e delle relative tecniche, seminari di studio, gruppi di ricerca, e corsi di aggiornamento anche per corpo insegnante;

 

Art. 5) Collaborazioni

L’Associazione potrà dare la collaborazione ad altri Enti pubblici e privati  per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza pur collaborando con Organi di Governo, con Aziende pubbliche e private, e con organizzazione sindacali.

 

Art. 6) Requisiti dei soci

Possono aderire all’Associazione tutti coloro che hanno attinenza con arte e cultura per indole, capacità creativa, lavoro. Possono essere soci dell’Associazione cittadini Italiani o stranieri residenti in Italia e in Europa. Possono essere inoltre soci associazioni pubbliche e private, nonché associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli cel Centro Arte LuPier.

I soci sono classificatti in quattro categorie:

a) SOCI ARTISTI – sono soci artisti le persone riconosciute dal consiglio direttivo in tale professione

b) SOCI ORDINARI – sono soci ordinari tutte le persone interessate all’attività dell’associazione ed ammesse dal consiglio direttivo

c) SOCI SOSTENITORI – sono soci sostenitori sia i soci artisti che ordinari che versino una quota associativa annua almeno doppia rispetto alle quote fissate dal consiglio per la quota annuale

d) SOCI ONORARI – Sono soci onorari le persone a cui il consiglio direttivo o il presidente riconoscono tale qualifica per le loro cariche pubbliche o per il contributo (non economico) offerto all’Associazione

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea.

 

Art. 7) ATTO DI ADESIONE.

Coloro che sono interessati all’iniziativa in oggetto possono aderire mediante la sottoscrizione dell’atto formale di adesione con il quale si impegnano al rispetto dei patti sociali contenuti nello statuto. Per essere ammessi quali soci artisti è necessaria la presentazione di un curriculum, che verrà vagliato dalla commissione giudicatrice.  All’atto di adesione seguirà il versamento della quota sociale, così come stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

La quota associativa ha decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

 

Art. 8)  DOVERI DEI SOCI

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

 

Art. 9)  PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni del socio da comunicarsi per iscritto

b) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati gravi motivi

c) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre 6 mesi

 

 

Art. 10) ORGANI ASSOCIATIVI.

Sono organi dell’Associazione:

l’assemblea degli Associati;

il consiglio direttivo;

la giunta esecutiva;

il presidente;

la commissione mostre.

 

Art. 11) L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione

L’Assemblea degli Associati è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

L’Assemblea ordinaria dei Soci si riunirà almeno una volta all’anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, per deliberare sui seguenti
argomenti:

1) Approvazione del bilancio consuntivo

2) Approvazione del bilancio di previsione

3) Programma annuale delle manifestazioni che si intendono svolgere a scopi promozionali

4) Approvazione della quota annua di adesione.

L’assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno 3 consiglieri;

c) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto

 

L’Assemblea degli Associati si riunirà invece in seduta straordinaria, per deliberazione del Consiglio Direttivo, per deliberare circa le modifiche all’atto costitutivo dell’Associazione. I Soci riuniti in Assemblea, potranno modificare il presente statuto, ma non gli scopi dell’Associazione stabiliti nei precedenti articoli.

L’Assemblea sarà validamente costituita e potrà deliberare in modo valido solo in presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; le delibere verranno prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati da regolare delega scritta.

Il presidente dovrà constatare la regolare costituzione dell’Assemblea ordinaria; trascorsa un’ora da quella stabilita nell’avviso di convocazione, senza che l’Assemblea sia validamente costituita, essa diventa di seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti autorizzati a votare.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Associato munito di delega regolarmente firmata.

Ogni Associato potrà al massimo rappresentare 2 Associati.

 

Art. 12) Forme di votazione dell’assemblea

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su richiesta del presidente, del consiglio direttivo – per argomenti di particolare importanza- la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.

Qualora l’assemblea ne ravvisi la necessità, si procederà alla votazione per appello nominale.

 

Art. 13) COMPITI DELL’ASSEMBLEA

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo o presidente

b) eleggere i membri del consiglio direttivo e della commissione mostre;

c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sulle attività da essa svolte e da svolgere nei vari settori di competenza;

 

in sede straordinaria:

d) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto

 

Art. 14) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da  5 Membri eletti dall’Assemblea ordinaria che dureranno in carica 5 anni e potranno venire rieletti alla scadenza del loro mandato.

Almeno 4 consiglieri devono appartenere alla categoria dei soci artisti

I Componenti del Direttivo eleggeranno tra di loro nella prima riunione:

- il Presidente

- il Vicepresidente

- il Segretario – Tesoriere.

Che costituiscono la giunta esecutiva dell’associazione

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese deliberate dal consiglio ed effettivamente sostenute

 

Art. 15) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Direttivo deve provvedere a:

- deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione e assumere tutte le direttive del caso

- predisporre la contabilità sociale

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario

- deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi associati

- preparare il programma annuale delle manifestazioni

- convocare l’assemblea degli Associati

- promuovere l’immagine dell’Associazione contattando Enti pubblici, Associazioni, Privati, Istituti di Credito ed Industrie interessate allo sviluppo dell’iniziativa in oggetto

- definire la quota sociale annua da versare da parte degli Associati

IL Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, inbase ai presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

Art. 16)
PRESIDENTE  -  VICEPRESIDENTE – TESORIERE

Il Presidente è il rappresentate dell’Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati e ne controlla l’attuazione delle singole delibere.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione nei riguardi sia dei soci che di terzi.

Il Presidente rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo è può essere eletto per più mandati

 

Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente, qualora questi ne sia impedito.

 

Il Segretario – tesoriere deve redigere i verbali delle
riunioni del Consiglio Direttivo e quelli delle Assemblee. Deve inoltre
provvedere alla regolare tenuta del Conto Cassa (Entrate- Uscite) al fine di
avere sempre sotto controllo la situazione contabile dell’Associazione.

 

Art. 17) DIRITTO DI RECESSO. Tutti gli Associati possono
recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, ma non possono richiedere il
rimborso integrale o parziale della propria quota associativa.

 

Art. 18) VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA. La quota
associativa, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, deve essere
versata al Tesoriere dell’Associazione entro 30 giorni dal ricevimento
dell’avviso emesso dalla Associazione; trascorsi ulteriori 15 giorni dalla
scadenza senza che il pagamento sia pervenuto al Tesoriere, il Socio moroso
deve considerarsi estromesso dalla Associazione.

 

Art.  19) UTILI
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, fondi riserva o capitali durante la vita dell’Associazione.

 

Art. 20) SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione, il
patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni similari o comunque di pubblica
utilità e che comunque come noi non abbiano finalità di lucro.

 

Art.21) RESPONSABILITA’
Il Presidente supportato dal Consiglio Direttivo non
risponde per danni, infortuni a persone o a cose del Patrimonio pubblico o
privato, prima, durante e dopo tutte le manifestazioni proposte
dall’Associazione medesima.

 

 

Gardone V.T., 10/12/1996

I SOCI PROMOTORI E SOTTOSCRITTORI